F-Gas, articolo 12 va abolito

Co.Aer: l'articolo 12 della revisione del Regolamento F-Gas non è realisticamente applicabile e va abolito. L'associazione sostiene l'importanza della carica refrigerante per l'efficienza energetica delle apparecchiature per la climatizzazione: la proposta di revisione porterebbe a maggiori consumi di energia e più CO2, oltre che aggravio economico per l'utilizzatore.

03 apr 2013

Co.Aer: l'articolo 12 della revisione del Regolamento F-Gas non è realisticamente applicabile e va abolito. L'associazione sostiene l'importanza della carica refrigerante per l'efficienza energetica delle apparecchiature per la climatizzazione: la proposta di revisione porterebbe a maggiori consumi di energia e più CO2, oltre che aggravio economico per l'utilizzatore.

Co.Aer ha trasmesso al ministero dell'Ambiente un Position Paper con cui dimostra che l'applicazione dell'art. 12, introdotto dalla proposta di revisione del Regolamento 842/2006 su taluni gas fluorurati (F-gas), farebbe aumentare le emissioni dirette di HFC in ambiente anziché ridurle e avrebbe ripercussioni anche sulle emissioni indirette di CO2.

Il nuovo Regolamento vorrebbe che tutte le apparecchiature per la climatizzazione - dai sistemi residenziali domestici di piccola capacità termica, sia monoblocco che split, ai gruppi refrigeratori da qualche migliaio di kW termici - venissero spedite e installate sprovviste di carica di refrigerante per evitare perdite prima dell'avviamento, dimenticando che la carica di refrigerante è fondamentale per l'efficienza energetica di queste apparecchiature!

Il divieto di precarica avrebbe una serie di conseguenze senza dubbio negative: innanzitutto l'installatore, pur qualificato e certificato che sia per l'esecuzione delle operazioni relative alla manipolazione di F-gas, nel fare la carica "manualmente" in cantiere non può avere la stessa accuratezza dei macchinari altamente automatizzati utilizzati in fabbrica e quindi presenta un maggior rischio di aumento delle emissioni dovuto a perdite di refrigerante durante la carica stessa.

In secondo luogo si deve tenere presente che il costruttore delle apparecchiature deve comunque immettere l'esatta carica di refrigerante per effettuare le prove e i collaudi in fabbrica, senza i quali non è in grado di rilasciare la garanzia al cliente, obbligatoria per disposizione della Unione Europea. Tutte le apparecchiature di climatizzazione vengono, infatti, caricate in fabbrica per valutare e calibrare le condizioni di funzionamento ottimale che il costruttore garantisce poi all'utente/installatore finale. Variazioni anche minime della carica di refrigerante possono avere effetti indesiderati sull'efficienza energetica della macchina, con il rischio di maggiori consumi di energia elettrica per il suo funzionamento e quindi di maggiori emissioni indirette di CO2.

Il costruttore, se costretto a spedire l'apparecchiatura scarica, dopo il collaudo dovrà necessariamente evacuare e recuperare secondo la normativa vigente il refrigerante utilizzato, e anche questa operazione comporta una, seppur minima, perdita. Il refrigerante recuperato e ormai inquinato da una certa quantità di lubrificante e di eventuali altri contaminanti non potrà essere riutilizzato tal quale per il ripristino della carica in situ e dovrà essere mandato in una struttura specializzata abilitata a rigenerarlo, dove ci saranno altri rischi di emissione, per poi essere riportato in fabbrica (questi trasporti e queste lavorazioni ulteriori comportano anch'esse emissioni di CO2, cosa che lo scopo del Regolamento si propone invece di evitare). Di conseguenza la nuova carica da eseguire in situ dovrà necessariamente utilizzare un altro quantitativo di refrigerante vergine, il cui trasporto fino al cantiere genera ulteriori emissioni di CO2.

Ultimo aspetto, ma non per questo di minore importanza, eseguire la carica in cantiere comporterebbe anche un aggravio economico per l'utilizzatore derivante dai lavori aggiuntivi in situ, aggravio che in alcuni casi potrebbe anche uguagliare il costo dell'apparecchiatura stessa. Oltre al recupero e rigenerazione del refrigerante usato per il collaudo deve, infatti, essere prevista una precarica di gas inerti in fabbrica, un'operazione di "vuoto quasi assoluto nel circuito" in situ per una certa durata di tempo per verificare eventuali punti di rottura, la ricarica del refrigerante, il funzionamento a pieno carico della macchina per controllare eventuali fughe di refrigerante dai circuiti in pressione. Tutto questo comporta ore di lavoro supplementari, che saranno interamente a carico del cliente. Ma c'è anche il rischio che gli installatori taglino di molto i tempi di questi controlli, necessari per l'affidabilità della macchina.

La conclusione a cui è giunta il Co.Aer è che l'art. 12 non sia realisticamente applicabile e pertanto ne chiede l'abolizione.

Edilizia, Industria, Coaer, Fgas