Iperammortamento: le condizioni, i destinatari e altri chiarimenti

Nel decreto per il Mezzogiorno sono contenute le correzioni alla legge di bilancio

10 mag 2017

Franco Canna

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica numero 708

Può accadere, in Italia, che la legge di conversione del decreto recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, diventi l'occasione per un piccolo "ritocco" alla disciplina degli incentivi per l'innovazione alle imprese introdotti con la legge di bilancio. Ma vediamo con ordine che cosa è successo. Perché è stata rivista la legge di bilancio?

Dopo una genesi piuttosto lunga e travagliata, che ha visto il testo originariamente pensato dal ministero dello Sviluppo economico subire diverse revisioni per rispondere alle legittime pressioni di diversi gruppi di interesse, l'iter di approvazione della legge di bilancio 2017 ha visto un'improvvisa accelerazione a dicembre a causa del terremoto politico causato dal referendum istituzionale, con l'urgenza di aprire la crisi di Governo: dopo il passaggio in Commissione bilancio alla Camera dei deputati, il testo della legge è stato toccato pochissimo per poi essere approvato, una volta approdato al Senato, con voto di fiducia. Questo scatto di velocità ha però lasciato incompiuto il lavoro di revisione del testo legislativo, che ha finito così col presentare diversi errori e imprecisioni, anche nella parte relativa al Piano nazionale Industria 4.0 contenuto nella legge.

Il "revamping" ora è agevolato al 250%

Nell'allegato A della legge di bilancio, contenente l'elenco dei beni che possono godere dell'agevolazione dell'iperammortamento al 250%, è infatti stato commesso, per esplicita ammissione del ministero, un errore materiale. Nel capitolo relativo ai «beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» sono state individuate alcune condizioni per consentire una semplice differenziazione tra queste macchine e quelle a cui spetta "solo" il beneficio del super ammortamento al 140%. Il testo richiede infatti il rispetto di cinque «requisiti tecnici di base» più due condizioni che rendano le macchine «assimilabili e/o integrabili a sistemi cyber fisici», a scelta tra le seguenti cinque:

− sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
− monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
− caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
− dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
− filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Le ultime due voci sono frutto di un errore che è stato risolto con la già citata legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno. L'ultima, infatti, era già stata inserita nell'elenco successivo ed è stata eliminata. La penultima – quella che contiene il riferimento al revamping – non poteva certo essere una condizione. E così la legge ha dovuto sanare anche questa "svista", modificando il testo come segue: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti». Morale della favola: anche l'acquisto di componenti e sistemi "intelligenti" per ammodernare macchine e impianti esistenti è adesso inserito nella lista dei beni agevolati con l'iperammortamento al 250%.

Chi può fruire dell'iperammortamento?

Se l'incentivo del super ammortamento era indirizzato a tutte le partite Iva, professionisti e artigiani compresi, non era finora chiaro quale fosse la platea dei destinatari ai quali si rivolge la possibilità di fruire dell'iperammortamento. La guida alle misure del Piano Industria 4.0, pubblicata a febbraio dal ministero dello Sviluppo economico, scioglie ogni dubbio: la misura è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all'Iri, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Fermi restando i beni elencati nella legge, che per loro natura trovano impiego prevalentemente nell'industria manifatturiera, possono accedere all'iperammortamento anche centri logistici, supermercati, farmacie e – in generale – attività imprenditoriali non manifatturiere. Non possono accedervi invece professionisti e artigiani.

I requisiti per poter definire un bene "interconnesso"

Un altro nodo lasciato aperto dalla legge di bilancio è quello dell'interconnessione. Per fruire dei benefici dell'iperammortamento è infatti indispensabile produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'azienda (o una perizia in caso di beni il cui valore sia superiore ai 500mila euro) che attesti due cose: che il bene acquistato corrisponde a una delle merceologie elencate nell'allegato A (o B nel caso del software) e che il bene acquistato sia stato effettivamente «interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». La già citata guida del ministero dello Sviluppo ha finalmente offerto una definizione del concetto di interconnessione. Nell'opuscolo informativo diramato dal MiSe si legge infatti che, affinché un bene possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio anche in remoto e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Sì all'iperammortamento per i beni costruiti in economia

Talvolta le imprese manifatturiere ricorrono alla cosiddetta "costruzione in economia", sviluppando e realizzando da sé attrezzature e macchine non disponibili sul mercato. Come ha chiarito una circolare dell'Agenzia delle entrate, anche in questi casi è possibile usufruire degli incentivi di super e iperammortamento. Per determinare il valore del bene su cui calcolare l'incentivo occorre sommare le voci di spesa che hanno concorso alla sua realizzazione: costi diretti, costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, e oneri finanziari di produzione. Gli oneri straordinari (causa scioperi, incendi, calamità naturali) sostenuti durante la costruzione dei cespiti non possono essere invece sommati perché non sono capitalizzabili. Anche in questo caso vige l'obbligo dell'autocertificazione o, nel caso l'investimento superi i 500mila euro, della perizia.

Gli incentivi sono cumulabili tra loro

Nello stesso documento il ministero chiarisce anche che le agevolazioni del super e dell'iperammortamento possono essere cumulate con altri incentivi in vigore per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese. In particolare questi benefici sono cumulabili con: Nuova Sabatini, Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, Patent Box, incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace), incentivi agli investimenti in startup e Pmi innovative, Fondo centrale di garanzia. Particolarmente interessante è la possibilità di sommare i contributi in conto capitale previsti dalla Nuova Sabatini (3,575% per cinque anni) e credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (50% del maggior capitale investito rispetto all'anno precedente per il periodo 2017-2020). La somma dei benefici può arrivare anche al 100% del costo dell'investimento.

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