Normative ambientali per la gestione del fine vita delle apparecchiature

Verso un sistema aperto

18 lug 2017

Danilo Bonato

Verso un sistema aperto: da agosto 2018 si aggiungono all'elenco alcune tipologie di apparecchiature

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 710

Mentre a Bruxelles si discute della Direttiva Europea sull'economia circolare, che introdurrà nuove regole ma che offrirà anche nuove opportunità per la gestione del fine vita dei prodotti da parte delle imprese, il dibattito tra chi si occupa di normativa ambientale si sta focalizzando sul tema dell'allargamento dell'ambito di applicazione del Decreto relativo alle apparecchiature elettriche e elettroniche (Aee).

Occorre infatti ricordare che, ai sensi della normativa vigente, sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti.
L'insieme di apparecchiature rientranti nel campo di applicazione è inoltre definito nel dettaglio sulla base di una lista che indica espressamente tali prodotti.

Ci sono però importanti novità in arrivo; secondo quanto disposto dal decreto legislativo 49 del 2014, a partire dal 15 agosto del 2018 l'elenco delle specifiche tipologie di prodotto rientranti nelle nuove sei categorie cambia, rispetto all'elenco precedentemente vigente, in due modi: alcune tipologie di apparecchiature vengono espressamente aggiunte all'elenco; viene disposta la ridefinizione stessa del principio dell'elenco, che viene considerato non esaustivo.

La lista di apparecchiature che definisce il campo di applicazione del sistema non dovrà più essere considerata un elenco chiuso, come nel sistema attuale, ma un elenco non esaustivo: per questa ragione, il sistema in attivazione dal 15 agosto 2018 viene denominato sistema aperto (o open scope nella Direttiva CE 19/2012).

In altre parole, questa ridefinizione comporta una sostanziale modifica del criterio che identifica l'ambito di applicazione del sistema: a partire dalla suddetta data verranno considerate Aee tutti gli altri apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nella definizione sopra riportata, per i quali non sia prevista una specifica esclusione.
Questo significherà dover assicurare il rispetto degli obblighi e delle responsabilità per la gestione di un insieme di apparecchiature più ampio di quelle attualmente considerate.

L'impatto di questo ampliamento è una tematica ancora aperta, in Italia come in Europa, dal momento che, malgrado il principio del campo di applicazione aperto, esistono numerose incertezze sulla corretta distinzione tra i prodotti.

Gli impatti sono tutt'altro che banali; le aziende che diventeranno "produttori di Aee" ai sensi della normativa di riferimento saranno tenuti a marchiare i propri prodotti, a inserire indicazioni puntuali sulla modalità di gestione del fine vita dei prodotti nelle istruzioni, a iscriversi al Registro dei produttori di Aee presso le camere di commercio, ad apporre il numero di iscrizione sulla documentazione commerciale, e a effettuare le dichiarazioni annuali di immesso sul mercato. Tutte attività che vanno programmate con grande attenzione e in largo anticipo rispetto alle scadenze previste.

Le esclusioni esplicite introdotte dalla normativa a partire da agosto 2018 riguardano pochissime situazioni molto circoscritte e in particolare: apparecchiature per la sicurezza nazionale; utensili industriali fissi di grandi dimensioni; Installazioni fisse di grandi dimensioni.

Uno degli aspetti più controversi nell'interpretazione della norma riguarda proprio quest'ultimo punto. Cosa si deve intendere esattamente per installazioni fisse di grandi dimensioni? Verranno fornite indicazioni specifiche in termini di peso o volume a livello comunitario o ogni Stato membro definirà regole differenziate? Ovviamente i produttori auspicano un approccio omogeneo su scala europea, in modo da limitare il livello di complessità da affrontare sui mercati internazionali nel recepire correttamente la normativa.

Un altro tema delicato riguarda i componenti di impianto. Oggi questi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Raee ma in futuro è molto probabile che ne faranno parte. Cavi, sistemi di automazione, apparati di ogni genere che per il loro funzionamento richiedono la disponibilità di corrente elettrica potrebbero presto essere considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche, con tutto quello che ne consegue in termini di conformità alla direttiva europea sui Raee.

L'ultima parola, almeno in Italia, spetterà al comitato di vigilanza e controllo, che non solo dovrà chiarire e confermare le indicazioni da fornire ai produttori ma sarà anche chiamato a definire nel dettaglio modalità e tempi con cui l'allargamento alle nuove apparecchiature dovrà essere gestito dal centro di coordinamento Raee e dai sistemi collettivi dei produttori.

Fortunatamente le associazioni di riferimento dei produttori stanno già lavorando per assicurare alle aziende una maggior chiarezza rispetto all'estensione del nuovo ambito e ai passi che dovranno essere effettuati da qui ad agosto 2018. Una delle aree di attenzione riguarda proprio le scelte da compiere non solo (e non tanto) a livello nazionale ma, più in generale, su scala europea.

Non si può pensare, infatti, che ogni paese faccia scelte diverse, obbligando così i produttori a rispettare obbligazioni differenziate negli Stati membri della Eu in cui commercializzano i propri prodotti, sostenendo in questo modo oneri burocratici e costi che farebbero male all'industria Europea. Un approccio omogeneo a livello Europeo all'introduzione dell'ambito di applicazione aperto in tema di Aee e indicazioni chiare e tempestive sugli adempimenti da soddisfare sono elementi essenziali per ridurre i costi e la complessità nell'introduzione di queste importanti novità, che strizzano l'occhio ai modelli di economia circolare in fase di introduzione in numerose aziende.

Obblighi dei produttori ai sensi della Direttiva RAEE

I Produttori di AEE (nella nuova accezione dell'ambito aperto) dovranno:

Iscriversi a un sistema collettivo AEE (se già non lo hanno fatto)
Iscriversi al Registro dei Produttori di AEE e/o aggiornare i prodotti di iscrizione
Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio
Determinare il contributo ambientale e finanziare il sistema di raccolta e riciclo
Effettuare le dichiarazioni annuali di immesso sul mercato al Registro
Apporre sulle apparecchiature il simbolo del "bidoncino barrato"
Informare i clienti in merito alle modalità di corretto smaltimento delle apparecchiature a fine vita (RAEE)
Offrire servizi di ritiro gratuito "uno contro uno" per le AEE Professionali
Prestare le garanzie finanziarie previste dal decreto

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