Certificati bianchi, le novità in 8 punti

La revisione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

21 giu 2017

Alessandro Fontana

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 709

Dopo un lungo iter, partito nell'estate 2015, è stato pubblicato il decreto che regola il meccanismo dei certificati bianchi/titoli efficienza energetica e fissa gli obiettivi di risparmio energetico per il quadriennio 2017-2020.

Si tratta del Decreto 11 gennaio 2017 "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica".

La revisione del meccanismo dei certificati bianchi origina dalla direttiva europea 2012/27/CE "Energy Efficiency Directive" dove all'articolo 7 è chiesto agli Stati Membri di adottare un meccanismo obbligatorio di sostegno agli interventi di efficientemente energetico.

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 102/14, dove il meccanismo dei certificati bianchi è indicato all'articolo 7 come strumento di supporto preferenziale per gli obblighi posti dalla direttiva stessa e sul quale si punta a ottenere almeno il 60% del target di risparmio energetico nazionale al 2020.

Sono numerose le differenze tra nuove e vecchie regole (indicate nella delibera dell'AEEGSI EEN 9/11).

1. Rivisto il metodo di valutazione standardizzato, confermato quello a consuntivo (denominati "progetti a consuntivo" e progetti standardizzati"); abolizione del metodo analitico

2. Abolizione del coefficiente di durabilità "tau" che anticipava temporalmente i flussi di cassa rispetto agli effettivi risparmi energetici conseguiti: ora la vita tecnica torna a coincidere con la vita utile dell'intervento, limitata a massimo dieci anni

3. Sono rivisti gli interventi di efficientamento che possono accedere al meccanismo. è previsto un allargamento degli ambiti di applicazione

4. Revisione delle baseline con cui valutare i risparmi energetici, confermato il criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici


5. L'accesso al meccanismo è previsto tramite stipulazione di un "contratto tipo" con il GSE, (da pubblicarsi entro trenta giorni dal decreto)


6. È introdotta la corresponsabilità tra titolare del progetto (che effettua l'investimento) e proponente (es. una ESCo), a cui potranno essere riconosciuti direttamente i CB/TEE


7. Si riducono le taglie minime dei progetti: 5 Tep/anno per i PS e 10 Tep/anno per i PC


8. Sono ridotti a quattro i diversi tipi di CB/TEE: Tipo I (elettricità), II (ga), III (altre energie), IV (trasporti)

Le prossime tappe della revisione del meccanismo prevedono: la pubblicazione del contratto tipo entro trenta giorni dalla pubblicazione del DM (art 5, c.3) e l'emissione entro sessanta giorni da parte di Enea-Rse di una guida operativa (art. 15, c.1 come già fatto per le precedenti versioni dei CB/TEE).

È prevista anche la revisione delle guide settoriali. Le vecchie linee guida si applicheranno ancora per sei mesi ai progetti che dal 4 aprile hanno raggiunto la soglia minima di progetto (art. 16, c.1).

Resta, infine il dubbio sulle schede tecniche esistenti: le vecchie schede si potranno applicare ancora per sei mesi ai progetti che hanno raggiunto le dimensioni minime, dovranno però essere emesse le schede per i nuovi interventi, schede non presenti nel DM 11 gen 2017.

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