Il Nuovo Codice Doganale dell'Unione visto dalla prospettiva dell'operatore

Rafforzato il concetto di Aeo, procedure semplificate

29 ago 2016

Alessandro di Simone

Il primo Maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE n. 9522013) e le necessarie "stampelle", ovvero il Reg. Delegato 2015/2446 (RD) ed il Reg. di Esecuzione 2015/2447 (RE).
Scopo principe del nuovo codice è quello di disancorare la dogana dal "cartaceo", cioè dalla presentazione
fisica di documenti ed istanze, e renderla "paperless" e facilmente fruibile.

La spinta rivoluzionaria del nuovo codice è rappresentata dal rafforzamento di due concetti cardine del futuro sistema doganale: l'Aeo (Operatore Economico Autorizzato) e le procedure semplificate (tra cui va menzionata la cosiddetta "ordinaria presso luogo", che va a sostituire l'ormai defunta "domiciliazione" – cui è di fatto assimilabile sia formalmente che sostanzialmente se non per differenti sigle sulla bolletta doganale).
Il nuovo codice prevede una disciplina molto più agevole e rapida per gli operatori cosiddetti "affidabili", rivisitando la procedura di acquisizione di detto status e ampliandone i benefici.

Attraverso l'autorizzazione Aeo viene riconosciuto agli operatori un indice di affidabilità e di corretta gestione della compliance doganale, che permette agli stessi di accedere a innumerevoli agevolazioni che riguardano principalmente:
• minori controlli fisici e documentali
• facilitazioni nell'accesso alle semplificazioni doganali
• possibilità di localizzare i controlli doganali in luoghi indicati dall'operatore stesso
I criteri che devono essere rispettati per l'ottenimento della qualifica di Aeo sono in sostanziale continuità con la precedente normativa. Una novità è invece rappresentata dagli "standard pratici di competenza", che l'azienda – dal primo maggio – deve dimostrare di possedere attraverso l'espletamento, direttamente o tramite rappresentanti, di attività o formalità doganali.

L'essere Aeo, quindi, oltre ai benefici soprariportati, rappresenta la condizione necessaria per vedersi spalancare le porte a tutta una serie di ulteriori semplificazioni.
Passando nel campo delle procedure, l'"ultima Thule" del Codice è rappresentata dall'Iscrizione nelle Scritture del Dichiarante (Eidr) – disponibile allorquando verrà implementato dalle agenzie doganali unionali di un apposito sistema di condivisione documentale.
Questa sarà autorizzata dalle autorità su istanza degli interessati, e consentirà di assoggettare i beni a una procedura doganale (importazione, esportazione, ecc…) senza la necessità di vincolarli ad una dichiarazione
doganale.

Non sarà quindi più necessario compilare una bolletta doganale, sarà sufficiente "avvisare" la Dogana e mettere a disposizione i documenti commerciali a corredo della spedizione.
La tendenza alla semplificazione sarà incrementata anche grazie all'introduzione di un sistema di Sdoganamento centralizzato che permetterà di assolvere agli adempimenti di fiscalità doganale in qualsiasi dogana comunitaria a prescindere dal luogo in cui le merci verranno effettivamente introdotte, svincolando la dichiarazione doganale dalla presenza fisica delle merci. Tale possibilità è prevista solamente per gli operatori che siano Aeo per le semplificazioni doganali e consentirà a questi di presentare in dogana (presso l'ufficio competente in relazione alla sede della società) una dichiarazione relativa a prodotti fisicamente esibiti presso altro ufficio doganale all'interno dell'Ue.
Anche questa novità sarà operativa solo a seguito del completamento delle procedure di telematizzazione doganale, salvo ulteriori differimenti, non oltre il 31 dicembre 2020.

Operativamente, occorre segnalare novità redazionali e di contenuto anche per la cosiddetta "Dichiarazione a lungo termine", tramite cui si attesta il rispetto delle regole di origine preferenziale contenute negli accordi di libero scambio stipulati dall'Unione europea con Paesi terzi.
Le disposizioni in materia di dichiarazione del fornitore, e nello specifico i modelli, sono state trasfuse negli allegati 22-15 e seguenti del Re. Come previsto nella precedente disciplina, si hanno due differenti tipologie di criteri dal cui incrocio si generano quattro modelli di dichiarazioni: una tipologia riguarda la durata (singola fornitura o forniture regolari e costanti), l'altra lo status dei prodotti (preferenziali o non preferenziali). Per gli operatori è importante rilevare come la cosiddetta "Dichiarazione a lungo termine" del fornitore può ora essere rilasciata con validità biennale a decorrere dalla data riportata in calce al documento.
Inoltre, questa potrà essere redatta con effetto retroattivo (per un periodo massimo di un anno) per merci consegnate prima della compilazione.
Solitamente, il documento reca una firma manoscritta. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
Infine, gli operatori della meccanica dovrebbero porre particolare attenzione alle riviste regole di origine non preferenziali dei prodotti (alla base del concetto di "made in"), contenute nell'Allegato 22-01 del Rd. Si segnalano dei cambiamenti nel settore della siderurgia, e nello specifico per il settore della rilaminazione.

L'articolo è stato pubblicato sul n.704 della rivista L'Industria Meccanica

Save the Date: export day seconda edizione, Milano, 15 settembre. Una giornata di aggiornamento e informazione organizzata nell'ambito del Progetto Dogana Facile.

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