Sicurezza negli appalti

Responsabilità dei committenti, gestione della contrattualistica e accorgimenti applicabili per la riduzione dei rischi

02 lug 2013

Francesca Masso

Responsabilità dei committenti, gestione della contrattualistica e accorgimenti applicabili per la riduzione dei rischi
L'inserimento di clausole contrattuali, di procedure interne che impediscano la conclusione di un contratto in assenza delle verifiche minime e la corretta gestione - anche esecutiva - dei lavori svolti in appalto da ditte terze all'interno della propria azienda, se non può completamente escludere i rischi per il committente, certamente può contribuire a ridurli.

Nel tentativo di sintetizzare un argomento invece complesso sia dal punto di vista giuridico che operativo, possiamo ricondurre a tre grandi ambiti i rischi del committente:

1. rischi derivanti da responsabilità diretta, indiretta o solidale in tema sicurezza e salute sul lavoro
2. rischi derivanti da responsabilità solidale per mancato pagamento di retribuzioni e contributi
3. rischi di derivazione giuslavoristica.

Quanto al primo aspetto, l'art. 26 d.lg. 81/08 prevede obblighi direttamente ricadenti in capo al datore di lavoro committente; tra i principali, la verifica della idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, la promozione della cooperazione e del coordinamento attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). La loro violazione comporta una responsabilità penale del committente sia ove la violazione sia accertata in assenza di infortunio (con applicazione delle sanzioni del d.lg. 81/08) sia, in caso di infortunio, ove lo stesso sia causalmente ricondotto ad essa (con contestazione – anche - dei più gravi reati di lesioni o omicidio colposo).

Tali adempimenti sono, peraltro, troppo spesso affrontati in modo formalistico con mera acquisizione della visura della CCIAA e di un DUVRI standard (o predisposto successivamente al contratto, momento incompatibile con una corretta e veritiera quantificazione dei "costi della sicurezza", da inserirsi nel contratto e difficilmente quantificabili senza una preliminare valutazione dei rischi cui sarebbero collegati). Per avere invece l'efficacia anche sostanziale prevista dalla normativa, tali documenti devono essere esaminati nel loro contenuto e il DUVRI redatto con la collaborazione dell'appaltatore; ne consegue la necessità che, in questa valutazione (e nella stipulazione dell'appalto), sia coinvolto il Servizio di Prevenzione e Protezione. Ci sono poi altri documenti rivelatori della idoneità (e che sarebbe utile acquisire) quali la polizza RCT/RCO con idoneo massimale, il DURC, l'organico medio annuo, eccetera .

Tali verifiche sono utili anche per ridurre le altre due categorie di rischi.

Quelli connessi alla responsabilità solidale in tema di sicurezza (art. 26, comma 4, d.lg. 81/08) possono essere ridotti dalla verificata presenza di una idonea polizza RCO che garantisca l'appaltatore; quelli connessi alla responsabilità solidale per retribuzioni e contributi ex art. 29 d.lg. 276/03 possono essere ridotti con l'inserimento di clausole contrattuali che subordinino i pagamenti alla presentazione di DURC regolare e ne prevedano la sospensione in caso di mancata produzione, accompagnata naturalmente da procedure interne che blocchino i pagamenti in assenza della documentazione richiesta (utile anche l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nell'appalto per verificarne la regolare iscrizione agli enti).

Un ultimo rischio, collegato alla fase esecutiva, è la cosiddetta ingerenza, cioè l'intervento del committente o di suoi dipendenti nella esecuzione della prestazione da parte dei dipendenti dell'appaltatore (attraverso suggerimenti esecutivi, richieste di ausilio in mansioni tipiche dei dipendenti del committente, interventi nella organizzazione del lavoro non strettamente connessi ad esigenze dell'appalto, etc.). L'ingerenza può comportare, oltre al rischio che sia il lavoratore dell'appaltatore (o anche gli organi ispettivi) ad avanzare pretese di costituzione del rapporto alle dipendenze del committente, anche – in caso di infortunio – un coinvolgimento del committente da parte delle autorità, sia quale "datore di lavoro" effettivo (con contestazione quindi della genuinità dell'appalto) sia, in concorso colposo, quale soggetto che, ingerendosi nella gestione dei rischi dell'appaltatore, se ne sia assunto le responsabilità provocando (o contribuendo a provocare) l'infortunio.

Il discrimine tra doveri di sicurezza diretti del committente e ingerenza non è sempre agevole e richiede spesso valutazioni specifiche; le considerazione sinteticamente svolte valgano pertanto in questa sede come spunto di riflessione.

Sicurezza e ambiente, Speciale