Un rapporto contrattuale? Non per forza è un testo scritto

Come progettare e interpretare un contratto con fornitori e clienti

03 mag 2018

Giacomo Pescatore

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 714.

Tutto, nella vita di un'impresa è riconducibile ad un contratto: ogni rapporto con i fornitori (siano essi di beni e servizi) e con i clienti, in Italia o all'estero, costituisce, ovviamente, un rapporto contrattuale.

Nonostante ciò, è ancora un errore molto diffuso quello secondo cui un rapporto contrattuale esista solo in presenza di un testo scritto.

Non è ovviamente così: anzi sono in realtà molto pochi i rapporti contrattuali che necessitano della forma scritta per la loro validità o per provare la loro esistenza (ossia delle c.d. forma scritta ad substantiam o ad probationem, per usare il latino tanto caro ai giuristi).

L'assenza di un contratto scritto non comporta quindi l'assenza del relativo rapporto contrattuale ma, nella maggior parte dei contratti d'impresa, solo una maggiore difficoltà nel ricostruire gli accordi contrattuali qualora le parti (anche in buona fede) non concordino sui rispettivi obblighi.

È pertanto opportuno, laddove possibile, che vi sia una traccia scritta della volontà delle parti, che può andare dal livello minimo costituito dalle conferme d'ordine (se possibile integrate con il richiamo a condizioni generali di acquisto o vendita), al classico testo contrattuale che si articola in una serie di clausole.

Anche in presenza di simili testi, d'altra parte, sbaglierebbe chi pensasse che questi costituiscano l'unico elemento alla luce del quale interpretare la volontà delle parti.

Un rapporto contrattuale, anche se formalizzato per iscritto, non vive infatti in una sorta di "vuoto pneumatico", ma deve essere interpretato alla luce del comportamento delle parti prima, durante e dopo la redazione del testo contrattuale.

In particolare, secondo il nostro Codice civile (art. 1362) e la maggior parte degli ordinamenti internazionali, nell'interpretare il contratto non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, ma si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante la valutazione del loro comportamento complessivo, tanto anteriore quanto successivo alla sottoscrizione.

Al pari di un qualsiasi macchinario industriale, quindi, il contratto non deve solo vedere un corretto operare delle componenti che ne fanno parte (le clausole contrattuali) ma, come in un'ideale linea di produzione, deve anche interfacciarsi in modo efficiente con ciò che si pone prima e dopo il contratto stesso.

Un caso pratico nel settore meccanico

Facciamo ora la seguente ipotesi: un produttore di macchinari industriali fornisce un macchinario presente nel proprio catalogo ad un cliente. Quali sono le garanzie relative fornitura?

Normalmente, da un punto di vista giuridico, quest'ultima può essere definita come una vendita, con la conseguenza che, nel periodo di durata della garanzia – sia esso quello previsto contrattualmente, quello di un anno indicato dal nostro Codice civile o il maggior e diverso periodo derivante dall'applicazione di altre normative, come ad esempio i due anni previsti dalla Convenzione di Vienna del 1980 solitamente applicata alle vendite internazionali di beni mobili – il macchinario fornito dovrà raggiungere le performance indicate nel catalogo del fornitore (o, in assenza di tale indicazione, le performance che si possa ragionevolmente attendere per macchinari di tale tipologia).

La situazione cambia tuttavia in modo rilevante se il produttore non si sia limitato a fornire un macchinario "scelto a catalogo" ma se l'acquirente, nel corso della trattativa precontrattuale, abbia indicato la necessità di ricevere la fornitura di un macchinario che possieda determinate caratteristiche.

Per limitarci ad un esempio legato alla nostra giurisprudenza interna, due contratti, l'uno di fornitura di un impianto di laminazione, l'altro di fornitura di un impianto di arrotolamento di pasta sfoglia, sono stati qualificati come contratti di appalto essendo stato accertato che ciò che il committente voleva ottenere non era tanto (o soltanto) una serie di macchinari standard, quanto piuttosto un complesso di beni per la produzione di pasta destinata ad essere venduta arrotolata, da utilizzarsi in esatta conformità alle esigenze produttive prospettate al produttore dal committente (cfr. Cass. 30 aprile 2012, n. 6636).

Un caso tipico, insomma, può essere rappresentato da un macchinario che deve essere inserito all'interno di una linea produttiva di cui sia stato fornito il lay out al produttore, oppure quando, nell'ambito delle trattative, l'acquirente può aver indicato le performance che devono essere raggiunte dal macchinario o le modalità con cui intende utilizzarlo.

Ebbene, in un simile caso il produttore non è più soltanto tenuto a garantire il regolare funzionamento della macchinario in quanto tale, ma che quest'ultimo operi correttamente nel contesto produttivo e con le modalità di utilizzo che sono state prospettate al produttore al momento della trattativa.

Quanto precede, ovviamente, a condizione che l'acquirente possa dimostrare che in fase precontrattuale ha chiaramente prospettato al produttore le sue esigenze; è peraltro ben possibile che queste ultime siano state successivamente superate dalla trattativa intercorsa tra le parti ma, in tal caso, occorre che vi sia una qualche traccia utile a rendere chiaro quello che le parti hanno infine concordato.

A questo riguardo, è bene tenere presente che la prova di quanto le parti si sono dette nell'ambito della trattativa può essere fornita con ogni mezzo, testimoniale o scritto, e che, a quest'ultimo fine, hanno senz'altro valore anche le comunicazioni scambiate a mezzo fax o e-mail; ciò, evidentemente, richiede non solo di valutare con attenzione le comunicazioni inviate dall'altra parte ma anche di prestare attenzione a quelle che si inviano da parte propria e dal messaggio che l'insieme di tali comunicazioni, lette nel loro complesso, forniscono.

Allo stesso modo, il fatto che un macchinario non sia stato fornito nella sua forma standard ma abbia costituito oggetto di lavorazioni e personalizzazioni per il cliente finale può essere valutato come un indice del fatto che il produttore abbia assunto un impegno ulteriore rispetto a quello della fornitura di un proprio macchinario standard.

Ecco quindi che, al pari della produzione di un qualsiasi macchinario industriale, la fase della "progettazione" ha una chiara ed ovvia incidenza anche sul contratto e su come questo "funzionerà" tra le parti contraenti.

Nel prossimo intervento, ci occuperemo di come tale funzionamento risenta della meccanica interna al contratto stesso.

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