Acqua, restituzione full cost

L'Autority per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha approvato nei giorni scorsi la delibera per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire agli utenti, corrispondenti alla remunerazione del capitale investito e versati nelle bollette dell'acqua nel periodo post referendum (dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.

11 feb 2013

L'Autority per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha approvato nei giorni scorsi la delibera per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire agli utenti, corrispondenti alla remunerazione del capitale investito e versati nelle bollette dell'acqua nel periodo post referendum (dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.

La delibera (del. 38/2013/R/idr) segue il parere (267/13) reso dal Consiglio di Stato su richiesta della stessa Aeeg sull'esatta decorrenza temporale dei propri poteri in tema di tariffe dell'acqua. 
I criteri per individuare la quota parte della tariffa da restituire agli utenti (per il periodo compreso fra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011) saranno quelli già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio (biennio 2012-2013), ovvero il principio del full cost recovery confermato anche dal Consiglio di Stato.

Saranno gli Enti d'Ambito - che hanno determinato le tariffe applicate nel 2011 - ad individuare gli importi corrispondenti alla remunerazione del capitale investito da restituire ai singoli utenti finali, qualora eccedenti la quota del 7%. Successivamente, l'Aeeg definirà le modalità e gli strumenti operativi con i quali assicurare concretamente la restituzione e le procedure di verifica e approvazione delle determinazioni degli Enti d'Ambito.

L'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, responsabile del procedimento, potrà acquisire tutte le informazioni e gli elementi di valutazione ritenuti utili; in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste senza giustificato motivo, o in caso di trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, l'Autorità potrà esercitare i poteri sanzionatori ad essa attribuiti. 
Tutti i soggetti interessati - e in particolare le associazioni dei consumatori e dei gestori, gli Enti d'Ambito, le Regioni ed gli altri soggetti portatori di interessi collettivi - hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, per presentare eventuali osservazioni.

Per Mauro D'Ascenzi, vice presidente di Federutility, di fronte al parere del Consiglio di Stato "ci sono due reazioni, una tecnica ed una emotiva. Il Consiglio scioglie nodi importanti di interpretazione. Ha confermato all'Autorità dell'Energia (che lo aveva richiesto) la competenza sui mesi luglio-dicembre 2011, antecedenti la sua titolarità ufficiale alla regolazione. Ora potrà lavorare a pieno titolo per il metodo tariffario tanto atteso. L'altra reazione è emotiva, ha valore simbolico perché legata alle bollette, ma non sul piano economico. Si parla del ricalcolo, per sei mesi, di una sola voce della tariffa. Il Consiglio di Stato, peraltro, invita al rispetto del quadro normativo europeo assicurando la completa copertura dei costi. Tenendo conto che nel 2011 i tassi di interesse pagati dalle aziende erano elevatissimi a causa della crisi economica, è addirittura possibile che il calcolo risulti a favore di qualche gestore. Il calcolo - conclude D'Ascenzi - dovrà farlo l'Autorità dell'Energia, caso per caso. Alle nostre aziende, come ai cittadini, non resta che attendere risultati e modalità. Ancora una volta, però, ci si occupa della pagliuzza invece che della trave. Si discute di questioni di principio mentre gli investimenti sono bloccati da anni, non ci sono risorse e non si trovano finanziatori per un settore che si mostra perennemente incerto".

(fonte Federutility)

Energia, Industria varia, Economia, Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas