Arriva il CETA, l'impatto dell'origine nella Global Value Chain

31 ott 2017

Valentina Rubello, Easyfrontier

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 711 e aggiornato il 13.11.2017

Le catene globali del valore (Gvc), frutto di un inevitabile processo di globalizzazione mondiale, sono da decenni sfruttate come forma efficiente di interconnessione tra economie di diverse dimensioni.
All'interno delle Gvc, ciascuna impresa è libera di ricavarsi il proprio spazio nei processi produttivi o di approvvigionamento sulla base delle proprie specificità e punti di forza, e, al contempo, di esternalizzare verso terzi servizi e input risparmiando e mantenendo elevata la qualità dei propri prodotti.
Le Gvc spostano il livello della competitività che passa da un piano locale/nazionale a uno globale. In tale scenario globale sono coinvolti diversi player ed è fondamentale mantenere elevati i livelli di tracciabilità e trasparenza degli operatori economici per evitare l'attuazione di pratiche di commercio sleale che portino vantaggi a soggetti più scaltri a scapito di coloro che operano nel rispetto delle regole.

In tale senso, il protezionismo e l'innalzamento di barriere verso altri paesi, non possono essere considerati una soluzione, lo ha ribadito il presidente della seconda economia mondiale, Xi Jinping, al 47° World Economic Forum tenutosi a Davos all'inizio di quest'anno e sostenendo che «Perseguire il protezionismo è come chiudersi dentro una stanza buia.

Vento e pioggia possono pure restare fuori, ma resteranno fuori anche la luce e l'aria».
Accordi di libero scambio, semplificazioni doganali, accordi di mutua cooperazione tra autorità doganali, sistemi di certificazione e autorizzazioni volte a premiare gli attori più virtuosi della Gvc, sono tutti strumenti messi a punto da legislatori e governanti per evitare il confinamento volontario in quella "stanza buia", cercando al contempo di ridurre tutti gli oneri che gravano sulle aziende esportatrici a cui viene richiesta prova della tracciabilità della propria filiera produttiva.

In questo contesto si inseriscono le prove di origine preferenziale che rappresentano un vantaggio competitivo per le aziende e non sono da vedersi come un onere ma piuttosto come strumenti di rivalsa e leve competitive per operatori economici che intendano agire con trasparenza, dando tracciabilità della propria filiera produttiva e sfruttando pienamente le possibilità dategli dall'ampliamento delle catene globali del valore.

Nello scorso numero si è parlato di prove dell'origine preferenziale e in particolar modo di dichiarazione a lungo termine del fornitore e di status di esportatore autorizzato (L'Industria Meccanica n. 710 pagg. 78-81 NdR), mentre solo un breve accenno è stato fatto allo status di esportatore registrato nella banca dati Rex.
L'entrata in vigore del Ceta il 21 settembre – Accordo economico e commerciale globale tra Ue e Canada – ha posto i riflettori sul più recente e innovativo metodo di certificazione dell'origine fai-da-te scelto dall'Ue: il Rex, Registered Exporter System.

Esportazioni preferenziali verso il Canada: Rex System
Il Rex è un sistema di certificazione dell'origine dei beni istituito dalla Commissione Europea e reso disponibile dal 1° gennaio 2017 (art. 80 RE (UE) 2015/2447) il cui principio di base è quello dell'autocertificazione dell'origine da parte dell'esportatore tramite registrazione alla banca dati Rex. Ad oggi l'utilizzo di tale sistema è previsto per i Paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (Spg), grazie al quale l'Ue ha accordato specifiche preferenze tariffarie a taluni paesi in via di sviluppo e il Ceta rappresenta il primo accordo bilaterale tra Ue e un paese terzo per cui è prevista la registrazione al sistema.
Per poter esportare in Canada i propri prodotti usufruendo del beneficio daziario concesso grazie all'Accordo di libero scambio, l'operatore economico dovrà innanzitutto verificare che questi abbiano acquisito carattere originario Ue rispettando la regola – specifica per prodotto – riportata nell'allegato 5 del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.

Per quanto attiene alle prove di origine, nel Ceta non viene previsto l'utilizzo dell'Eur1 come ad esempio nell'accordo tra Ue e Corea del Sud. L'origine viene attestata tramite una dichiarazione di origine che può essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale da tutti gli operatori per spedizioni di beni inferiori a 6.000 euro.

Per gli esportatori che intendano esportare merci di origine preferenziale Ue per un valore superiore a 6.000 euro, è previsto – ai sensi dell'art. 68 RE (UE) 2015/2447 – l'obbligo di iscrizione al sistema Rex. Ad oggi, tuttavia, il Rex non è ancora attivo e, a tal proposito, la nota dell'Agenzia delle Dogane del 14 aprile 2017 (Nota 45322 R.U.) ha chiarito che durante il periodo transitorio – che dovrebbe decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 – e fino all'entrata in funzione a regime del nuovo sistema "sono pienamente applicabili le procedure previste per gli esportatori autorizzati".

Con la nota n. 70072 del 15 giugno 2017, l'Agenzia delle Dogane ha diramato il documento sulle Linee guida sulle regole di origine entro l'ambito dell'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) Ue/Canada in cui si specifica che "nel contesto del Ceta, gli esportatori dell'Ue hanno il diritto di stabilire una dichiarazione di origine utilizzando il loro numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero Rex fino alla fine del 2017 nel caso in cui non siano ancora stati registrati dallo Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 68(5) del regolamento di esecuzione. Ciò è applicabile oltre la soglia di valore di 6.000 euro, dato che nessun numero è necessario al di sotto di tale soglia".

In buona sostanza ciò implica che, fino all'entrata in funzione del sistema Rex, gli esportatori che risultano essere già titolari di un'autorizzazione di esportatore autorizzato, potranno rilasciare dichiarazioni di origine su fattura richiedendo l'estensione dell'autorizzazione per il Canada.
A seguire, con l'attivazione del sistema Rex, l'autorità doganale dovrebbe procedere automaticamente, a fronte di una richiesta di dati agli operatori, alla registrazione degli esportatori autorizzati nel sistema degli esportatori registrati, ma su tale fronte non vi sono ancora indicazioni precise.

Con la più recente nota n. 118064 R.U., in data 18.10.2017 l'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori economici in ambito CETA.

A tale nota è allegato il nuovo modulo di domanda predisposto dalla Commissione europea – Direzione Generale per il Commercio – che gli operatori unionali dovranno utilizzare per richiedere la registrazione al sistema REX al di fuori del Sistema delle Preferenze Generalizzate (disponibile sul sito dell'ADM).

Sebbene, come già specificato, attualmente il sistema Rex non sia ancora in funzione (dovrebbe essere operativo verso la fine di novembre), gli operatori interessati possono presentare domanda di registrazione sulla base del nuovo modulo, ferma restando la validità delle domande presentate sulla base dell'Allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione prima del 18 ottobre 2017. Una volta entrato in funzione il sistema, gli uffici doganali provvederanno a caricarvi i dati degli operatori economici che hanno presentato istanza di iscrizione ed a rilasciare il codice di esportatore registrato che andrà a sostituire quello di esportatore autorizzato utilizzato in via provvisoria.

Il lavoro di estensione della Gvc non si ferma qui: l'Ue ha concluso accordi (non ancora applicabili) con i paesi dell'Africa orientale, Singapore, il Vietnam e i Paesi dell'Africa occidentale. Nel 2013 i governi dell'Ue hanno incaricato la Commissione europea di avviare negoziati con il Giappone. Il 6 luglio 2017 l'Ue e il Giappone hanno raggiunto un accordo di principio sui principali elementi del futuro accordo di partenariato economico Ue-Giappone.

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