Come scegliere legge applicabile e foro competente
20 mar 2017
Hanz Giovanni Chiappetta e Matteo Piccinali, Lawtelier
Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 707
Un aspetto di grande importanza da considerare al momento della redazione di un contratto a carattere internazionale con controparte non italiana consiste nella definizione della legge applicabile e nella determinazione del foro competente, ossia del giudice cui spetterà la risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere nel corso del rapporto.
Tolte alcune eccezioni, la legge cinese permette di scegliere la legge applicabile
La Legge cinese sui Contratti (LC) prevede la libertà delle parti di scegliere la legge alla quale sottoporre il contratto, fatti salvi i casi di inderogabilità della disciplina applicabile, dovendo – ad esempio – essere comunque sottoposti alla legge cinese i contratti di joint venture, i contratti di cooperazione per lo sfruttamento e lo sviluppo delle risorse naturali e i contratti riguardanti operazioni di acquisizione di società di diritto cinese, conclusi tra soggetti cinesi e stranieri e da eseguirsi in Cina. Fermi i citati casi, l'interpretazione operata dalla Corte Suprema sulla LC in materia di contratti internazionali precisa che le parti indichino in modo espresso la legge applicabile al contratto al momento della stipula dello stesso o – in pendenza di giudizio – al più tardi prima della scadenza dei termini di difesa; in difetto di accordo, il contratto sarà regolato dalla legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto secondo i criteri del diritto internazionale privato applicabile. Si segnala che le convenzioni internazionali ratificate dalla Cina hanno priorità sulla legge nazionale, salvo il caso in cui sussista una riserva formulata dalla Cina in tal senso; ipotesi che ricorre, ad esempio, per la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, avendo la Cina espresso la riserva che la citata convenzione trovi applicazione solo qualora entrambe le parti abbiano sede in Stati contraenti.
Le parti possono scegliere un tribunale legato al luogo della controversia
Con riguardo alla determinazione del foro competente – secondo la Legge sulla Procedura Civile – le parti di un contratto internazionale hanno la facoltà di designare, mediante accordo scritto, come tribunale competente quello del luogo che abbia un collegamento con la controversia (fatta eccezione per i casi di inderogabilità del foro cinese, ad esempio in materia di beni immobili in Cina, di successioni mortis causa in Cina, derivanti da operazioni portuali in Cina o relative all'esecuzione di un contratto di joint venture o di cooperazione per lo sfruttamento di risorse naturali in Cina). Escluse le citate ipotesi, è in ogni caso sempre opportuno valutare l'utilità di scegliere – in alternativa al foro italiano – il foro cinese, o di optare per un arbitrato internazionale (Icc, Cietac, eventualmente con sede a Hong Kong), soprattutto nell'ipotesi in cui si debba dare esecuzione a un provvedimento – come la condanna al pagamento di una somma di denaro – rispetto al quale risulti più efficiente attribuire la competenza a una Corte locale.
Industria varia, Industria