Detrazioni, visione d'insieme

Conto Termico, Detrazione 50% e 55% a confronto, una tabella di sintesi

22 mag 2013

Massimo Scuderi

Il seguente articolo è originariamente pubblicato dal quotidiano on line Ediltecnico il 13.05.2013

Gli incentivi previsti dal Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni previste dalla legge n. 296/2006 e s.m.i. (la c.d. Detrazione 55%) e dal d.P.R. 917/1986 e s.m.i. (il cosiddetto 36% ora Detrazione 50%) né con i titoli di efficienza energetica .

Ci si pone quindi il problema di quale strumento utilizzare al fine di poter al meglio sfruttare gli incentivi pubblici esistenti, in quanto il decreto Conto Termico contribuisce alla realizzazione di interventi che possono beneficiare anche di altre forme di incentivi .

Come di seguito vedremo è il reddito, a parità di interventi, la principale discriminante attorno alla quale ruota la convenienza della scelta tra il Conto Termico e le detrazioni fiscali al 55 per cento.

Il Conto Termico presenta molte differenze rispetto alla Detrazione 55%, di esse solo alcune possono considerarsi completamente positive per i potenziali fruitori.

Fra le differenze che sicuramente vanno considerate da evidenziare positivamente vi sono :

1. la riduzione ad un periodo che va dai due a cinque anni del tempo di erogazione dell'agevolazione (era di dieci anni con la Detrazione 55%);

2. la possibilità della fruizione degli incentivi anche da parte della Pubblica Amministrazione;

3. il fatto che la gestione dell'incentivazione venga curata dal GSE, soggetto che ha dato prova di grande efficienza anche nella gestione di pratiche complesse e in periodi critici, con la conseguenza che il GSE si trova a gestire la quasi totalità dei sistemi di incentivazione miranti a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico (Enea svolge il ruolo di struttura tecnica di supporto al GSE);

4. l'incasso diretto degli incentivi e quindi di denaro fresco, rispetto alla possibilità di fruire di una detrazione fiscale, il che sarà apprezzato soprattutto da Aziende e professionisti e comunque da tutti i Soggetti che non hanno la sicurezza di avere un reddito tale e prolungato nel tempo, che garantisca per ben dieci anni la possibilità di aver sempre imposte da versare, da cui detrarre i benefici conseguenti all'intervento effettuato;

5. il fatto che la spesa per l'incentivazione ricada non sulla fiscalità generale ma sul costo del mc di gas naturale distribuito;

6. la possibilità di fruire di incentivi di consistente entità percentuale rispetto al valore di acquisto e di installazione degli impianti stessi (ciò solo per gli interventi di sostituzione o di installazione di caldaie a biomassa o di termo camini o per interventi di solare termico) .

Fra le differenze meno favorevoli ai cittadini si evidenzia:

1. Il fatto che il Conto Termico restringe alla sola Pubblica Amministrazione la possibilità di fruire degli incentivi per la realizzazione di isolamento di pareti, tetti e pavimenti, la sostituzione di infissi, la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione e l'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;

2. La limitatezza delle risorse rese disponibili (pari a 900 milioni all'anno contro gli oltre 2.500 milioni portati in detrazione nel 2010 nel sistema della Detrazione 55%) ;

3. I limiti prestazionali minimi piuttosto stringenti;

4. la documentazione da presentare sicuramente più corposa (e costosa) di quella richiesta in precedenza per la Detrazione 55%;

5. Il fatto che il Conto Termico per alcuni interventi, prevede di incentivare solo una percentuale della spesa, e impone anche un costo unitario, specifico per unità di misura, mq, piuttosto che kWt, massimo ammissibile e un valore di incentivo massimo erogabile.

Attesa tale scarsità di risorse sarà fondamentale la capacità di essere tempestivi nell'avvio delle procedure e nell'inoltro della domanda di incentivazione. In ogni caso fino al 30 giugno 2013, gli utenti privati potranno almeno scegliere se avvalersi delle detrazioni del 55%, del Conto Termico o delle ristrutturazioni edilizie (d.P.R. 917/1986), che possono comprendere anche interventi di risparmio energetico.

Edilizia, Economia