Forma del prodotto e sistemi di protezione

La forma esterna -ossia visibile- del prodotto può trovare protezione giuridica sotto diversi profili: come modello industriale, come marchio, come opera dell'ingegno e, infine, sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale che vietano l'imitazione servile.

13 mag 2013

Giacomo Bonelli

La forma esterna -ossia visibile- del prodotto può trovare protezione giuridica sotto diversi profili: come modello industriale, come marchio, come opera dell'ingegno e, infine, sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale che vietano l'imitazione servile.

Addirittura poi, ricorrendone i presupposti (il che però è abbastanza difficile) un medesimo prodotto può essere tutelato in base a più fra tali istituti.

Fa eccezione la tutela accordata in base al diritto d'autore alle opere dell'industrial design. Trattasi di una protezione decisamente energica e lunga (settant'anni dalla morte del designer), ma che, richiedendo un requisito alquanto impegnativo, ossia che l'opera abbia "di per sé carattere creativo e valore artistico", di fatto viene concessa solo, e neppure sempre, ai lavori dei grandi maestri del design. Non si tratta, in altre parole, di una tutela cui le normali forme esterne di un prodotto possano ambire.

Alcune chance di protezione in più si possono rinvenire nella materia dei marchi, posto che la legge consente la registrazione come marchio anche della "forma del prodotto o della confezione di esso". Tuttavia anche questa tutela è limitata dal fatto che non sono registrabili come marchi i segni costituiti: a) dalla forma imposta dalla natura del prodotto contrassegnato (si pensi alla forma di una bottiglia non particolarmente caratterizzata); b) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (in particolare le forme registrabili come invenzioni o come modelli di utilità); c) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (tipicamente quelle forme estetiche che siano rilevanti nell'apprezzamento del pubblico).

Di fatto, quindi, la tutela quale marchio della forma esterna del prodotto (o della sua confezione) si limita alle sole forme: a) gratuite e capricciose; b) prive di un particolare valore estetico; c) che siano però pur sempre dotate di capacità distintiva. Uno spazio decisamente ridotto.

Tutt'altro che priva di limiti e problemi è anche la tutela della forma del prodotto in base al divieto di imitazione servile. La materia è alquanto complessa, onde qui ci limitiamo a ricordare che ai fini di tale protezione in generale occorre: a) che si tratti di forme individualizzati, ossia dotate di capacità distintiva; b) che si tratti di forme che l'imprenditore sia in grado di dimostrare di aver utilizzato per primo rispetto alla concorrenza; c) che l'imitazione di tali forme dia luogo a un pericolo di confusione.

Ciò detto, occorre segnalare che la tutela in base al divieto di imitazione servile se da un lato è molto appetibile, perché gratuita (non richiedendo spese di registrazione, rinnovo ecc.) e soprattutto temporalmente illimitata, dall'altro, proprio per queste sue caratteristiche, pone rilevanti problemi di coordinamento con la tutela brevettuale, che ha un costo, per quanto certo non esorbitante, e che soprattutto è limitata nel tempo.

Di qui la tendenza dei giudici a una interpretazione decisamente restrittiva, tesa a evitare che un ricorso troppo ampio alla tutela della forma esterna del prodotto o del suo confezionamento mediante l'imitazione servile finisca per scalzare la tutela brevettuale -e segnatamente quella sui modelli- che la legge vuole temporanea, garantendo che dopo un certo periodo di tempo, quella determinata forma, utile, gradevole e comunque rilevante dal punto di vista concorrenziale, cada in pubblico dominio e sia quindi utilizzabile da chiunque; risultato questo che una estesa applicazione del divieto di imitazione servile di fatto vanificherebbe.

Anche per questo ordine di motivi la normativa che più comunemente è chiamata a tutelare la forma esterna del prodotto è quella sui modelli industriali. Al riguardo occorre distinguere fra modelli di utilità da un lato e disegni e modelli dall'altro. I primi durano 10 anni e proteggono le forme che diano al prodotto una "particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego". I secondi, registrabili per 5 anni ma rinnovabili fino a un massimo di 25, proteggono "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento". In sintesi: i primi proteggono le forme funzionali, i secondi le forme estetiche.

Requisiti per la registrazione dei modelli di utilità sono la novità e l'originalità; per la registrazione dei disegni e modelli la novità e il carattere individuale, ossia distintivo.

Esiste infine la possibilità di ottenere una registrazione come disegno o modello comunitario (governato da regole pressoché identiche a quelle nazionali), garantendosi così una protezione in tutta la UE.
Conclusivamente: è importante sapere se una determinata forma è proteggibile e come; il ricorso a un buon consulente in materia di proprietà intellettuale è quindi decisamente consigliabile, stante anche la difficoltà della materia.

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