Fuori dall'iperammortamento. Anzi no. Il dramma a lieto fine delle scaffalature autoportanti

Applicazione degli incentivi 4.0.

02 mag 2019

Franco Canna

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 719

Annus Domini 2019. Sono passati oltre due anni dalla pubblicazione dell'"allegato A", il documento
accluso alla legge di bilancio 2017 che contiene l'elenco dei beni materiali per i quali è possibile fruire dell'iperammortamento. Un elenco osannato e criticato, sul quale sono piovuti (e continuano a piovere) circolari e risoluzioni volte a confermare o smentire interpretazioni più o meno fantasiose della normativa.
Ma una voce, più di tutte le altre, quella dedicata ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", ha fatto passare notti insonni a tecnici, periti e, soprattutto, alle aziende che avrebbero voluto semplicemente fruire del beneficio previsto dalla legge.
Su questo punto, infatti, la burocrazia è riuscita a scatenare una tempesta perfetta, che si è risolta soltanto con l'intervento risolutivo del Legislatore.
Ricostruiamo questa storia grottesca della quale possiamo sin d'ora anticiparvi il lieto fine.



Che cosa dice la legge
Al termine del capitolo dedicato ai "beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" l'Allegato A della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 prevede una voce che consente specificamente di portare in iperammortamento gli investimenti in "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica". Una previsione apparentemente chiara, che non prevede particolari limitazioni o vincoli se non quelli previsti per tutti i beni appartenenti a quel gruppo, cioè la necessità di dimostrare il rispetto dei cinque requisiti e delle due condizioni aggiuntive e di dimostrare l'interconnessione.

Il primo documento interpretativo su questa legge è la circolare N.4/E del 30 marzo 2017, redatta in collaborazione tra il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate. In questa circolare, che riporta anche diversi esempi per le varie voci previste negli allegati, non si menziona alcuna limitazione né distinzione tra i magazzini cosiddetti autoportanti e i magazzini tradizionali che, sotto il profilo funzionale e tecnico, sono la stessa cosa.

La circolare si limita a osservare che nella categoria rientrano, a titolo esemplificativo, "magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software Wms per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino".
Nemmeno nelle diverse tornate di Faq rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico appaiono dubbi
sull'inclusione di tutti i tipi di magazzini automatici nel beneficio.

La circolare di agosto 2018
Il 9 agosto 2018 arriva il fulmine a ciel sereno: l'Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 62/E che, dichiaratamente, intende offrire "ulteriori chiarimenti riguardanti il trattamento dei magazzini automatizzati autoportanti nell'ambito dell'agevolazione fiscale del super e iperammortamento".

Questo documento, piuttosto articolato e complesso, sostiene che, nel caso dei magazzini autoportanti, possono essere ammessi al beneficio dell'iperammortamento esclusivamente gli investimenti riguardanti le componenti impiantistiche annoverabili come "macchinari, congegni attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo", cioè quelle componenti che sono escluse dalla determinazione della rendita catastale.
Viceversa l'incentivo non potrà essere applicato ai manufatti edilizi che assumono rilievo ai fini catastali.
A conferma di questa tesi si riportano le circolari su super e iperammortamento che prevedono l'esclusione
degli investimenti in "fabbricati e costruzioni" dalle agevolazioni.

La circolare genera un vero e proprio terremoto tra gli addetti ai lavori, dal momento che, nel caso dei magazzini autoportanti, le scaffalature che sarebbero escluse dal computo rappresentano una quota rilevante dell'investimento.

Inoltre la circolare arriva a 20 mesi di distanza dalla legge, andando a incidere su investimenti già avviati
se non addirittura conclusi l'anno precedente in base al dettato letterale della legge di bilancio e in assenza di qualsiasi altra limitazione.
La perplessità del mondo imprenditoriale raggiunge il ministero, dove i tecnici ritengono necessario intervenire e si attivano per risolvere il problema.


La svolta (inattesa) col decreto semplificazioni

La soluzione per uscire dall'impasse arriva quando (e dove) meno te lo aspetti: il 12 febbraio 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge n. 12 dell'11/02/2019, che prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cosiddetto decreto semplificazioni). Ma che c'entra il decreto semplificazioni con i magazzini autoportanti? Facciamo un passo indietro. Siamo a fine gennaio 2019 ed è in discussione in Parlamento la legge di conversione del decreto semplificazioni (un'altra storia, questa, ai limiti della telenovela).

Nella "valanga" di emendamenti che passano in Commissione al Senato ce n'è uno, l'emendamento 3.0.1 a
firma Patuanelli, Santillo, Gallicchio, Puglia e Marco Pellegrini, che prevede l'introduzione di un articolo 3-bis che, al comma 4, dispone quanto segue: "Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo
1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato".

Questa norma, che in realtà nasce proprio a seguito delle pressanti richieste delle imprese, passerà indenne il taglio degli emendamenti operato dalla presidenza del Senato e finirà nel testo definitivo della legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019.

L'introduzione di questo testo in una legge dello Stato mette la parola fine a questa storia: si tratta infatti di
una interpretazione autentica del Legislatore, con rango di norma primaria all'interno della gerarchia delle fonti del diritto, che va di conseguenza a invalidare la previsione di segno contrario prevista dalla risoluzione 62/E dell'Agenzia delle entrate.





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