I contratti internazionali: quale legge si applica?

Possono essere insidiosi. Ecco come fare.

26 gen 2017

Hanz Giovanni Chiappetta e Marika Romani, Lawtelier



Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 706

Una percentuale sempre maggiore del fatturato delle imprese italiane viene realizzato con l'export. Le imprese, dunque, stipulano in continuazione contratti internazionali, talvolta senza essere coscienti delle insidie che tali contratti comportano. Tra le più importanti ci sono quelle che riguardano la legge applicabile al rapporto. L'impresa avveduta dovrebbe sempre chiedersi quale legge si applica al rapporto commerciale che sta ponendo in essere negoziando, se necessario, l'inserimento di una specifica clausola nel contratto. Occorre preliminarmente chiarire che le parti possono scegliere se indicare o meno la legge applicabile al rapporto. Non è obbligatorio farlo. Talvolta, potrebbe essere addirittura più conveniente non indicare la legge o, semplicemente, non discutere della questione con la controparte. Tale valutazione di opportunità presuppone comunque un'analisi preventiva della questione al fine di decidere sapientemente la strada migliore da seguire. Si noti che qualora le parti abbiano determinato la legge applicabile, il contratto sarà assoggettato alla legge decisa dalle parti (con i limiti infra). Qualora invece le parti non vi abbiano provveduto (ciò capito per esempio se le parti non hanno concluso un contratto scritto), il contratto sarà comunque assoggettato alle norme di diritto interno, europeo o extra-europeo ritenute applicabili. Pertanto, in caso di controversia, il giudice competente, nella prima ipotesi applicherà la legge scelta dalle parti; nella seconda ipotesi, il giudice dovrà in primo luogo determinare se la fattispecie rientra nell'applicazione del diritto europeo (per esempio le controparti hanno sede in due Paesi europei) o extra-europeo e successivamente decidere quale legge applicare alla fattispecie. In caso di controversia in ambito europeo, individuerà la legge secondo i criteri indicati nel Regolamento CE 593/2008; in caso di controversia in ambito extra-europeo deciderà la legge applicabile in base a convenzioni internazionali (es. Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili) o altre leggi individuate secondo il diritto internazionale privato delle parti. La legge italiana di diritto internazionale privato che individua la legge applicabile è la n. 218/1995.

Nell'inserire una clausola sulla legge applicabile è meglio verificare se esistano dei limiti nella scelta
Al fine di eliminare ogni dubbio sulla legge che regolamenta il contratto prima dell'instaurazione di una controversia, è preferibile sottoscrivere un contratto che contenga una clausola sulla legge applicabile. Nella scelta di tale legge, normalmente, si consiglia di negoziare l'applicazione della propria legge nazionale in quanto risulta più agevole conoscere il contenuto della normativa che regolerà il rapporto. Tuttavia, la legge italiana, per esempio, sebbene scelta dalle parti, potrebbe non essere applicabile al rapporto commerciale. La legge del Paese della controparte potrebbe infatti contenere delle norme inderogabili che impedirebbero l'applicazione della legge italiana (ordine pubblico e norme di applicazione necessaria che devono essere applicate al rapporto nonostante le parti abbiano scelto una legge applicabile differente). Per assicurarsi che la legge scelta dalle parti sia dunque un'opzione effettivamente praticabile, è sempre consigliabile verificare se in tale Paese esistano dei limiti nella scelta della legge applicabile. Tale accorgimento è utile per evitare che le parti indichino come applicabile una legge che invece, sulla base della normativa locale potrebbe essere: a) priva di effetto; b) più sfavorevole di quella locale. Nel primo caso, tale clausola resterebbe lettera morta in quanto in un eventuale giudizio verrebbe ritenuta non applicabile (si segnala che il controllo sulla normativa inderogabile locale risulta particolarmente importante nei rapporti commerciali con i Paesi Arabi). Nel secondo caso, l'imprenditore perderebbe l'occasione di applicare una legge più favorevole. Infine, si noti che i benefici derivanti da una scelta strategica sulla legge applicabile non entrano in gioco solo in caso di controversia. Al contrario, tale scelta potrebbe risultare d'aiuto sia in corso di rapporto nella gestione dello stesso, sia per evitare una controversia: classico è il caso in cui la legge applicabile al rapporto dissuade una parte dal litigare perché dall'applicazione della stessa potrebbe scaturire un giudizio potenzialmente sfavorevole o comunque estremamente costoso sia in termini di tempo sia in termini di risorse economiche.

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