Il collaudo volontario di impianti tecnologici per la climatizzazione degli edifici

Ecco le principali esigenze fra collaudatore e committente.

05 giu 2018

Roberto Cattaneo

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 715

Collàudo s. m. [der. di collaudare]. – Verifica sperimentale di costruzioni, impianti o sistemi, macchine o materiali diversi, diretta ad accertare se essi siano idonei all'uso cui sono destinati, o anche, in taluni casi, se corrispondano alle norme di legge o ai requisiti contrattuali: fare il c., o procedere al c., di un ponte, di un ascensore, di un aeroplano; verbale, capitolato, certificato di collaudo.

Partiamo da qui, dalla limpida definizione del vocabolario Treccani, per comprendere quali siano le possibili fonti di equivoco tra il committente di un impianto tecnologico e il compito che può essere affidato ad un collaudatore.

Alla definizione potremmo aggiungere che deve trattarsi di un soggetto indipendente rispetto a quelli che hanno partecipato all'opera da collaudare, altrimenti il suo giudizio potrebbe non essere obiettivo, e che deve essere qualificato per l'esecuzione del proprio lavoro.

Le norme disciplinano il collaudo statico delle costruzioni; relativamente a questo particolare collaudo si sono diffusi anche documenti esplicativi, modelli per la redazione dei certificati di collaudo e altri riferimenti documentali che contribuiscono a stabilire quale sia il risultato dei compiti affidati al collaudatore atteso dal committente.

Per tutti gli altri ambiti di diritto privato in cui può essere utile, e quindi richiesta dal committente, l'opera di un collaudatore qualificato, non ci sono norme cogenti, e la mancanza di norme produce un certo disorientamento, una certa anarchia dei comportamenti.

È così: quando ci sono le norme è difficile rispettarle, quando non ci sono, se ne sente la mancanza e se ne subiscono le conseguenze.

Capita comunque che vengano mutuate alcune disposizioni relative al collaudo statico, anche per altri tipi di collaudo, come, per esempio, la designazione di una terna di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore.

Ma si potrebbero trovare altre analogie tra il collaudo statico di costruzioni e quello degli impianti tecnologici.

Tuttavia, l'utilizzo delle disposizioni previste per il collaudo statico per regolare, analogicamente, altri tipi di collaudo non offre sempre risultati soddisfacenti e può, anzi, generare qualche equivoco nel rapporto tra committente e collaudatore.

Regolare il rapporto tra il collaudatore ed il committente

Se la legge non prevede disposizioni speciali per regolare il rapporto tra il collaudatore e il committente esiste la piena libertà di regolare al meglio il rapporto tra committente e collaudatore, naturalmente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

La possibilità di disciplinare liberamente il rapporto tra committente e collaudatore consente alle due parti contrattuali di esprimere le reciproche esigenze. Da una parte, sarà necessario evidenziare quali siano le esigenze di verifica sperimentale del committente, dall'altra quella di predisporre i modi, tempi, mezzi necessari per compiere il lavoro richiesto.

Il committente deve essere consapevole di quello che deve aspettarsi dal collaudatore, prima che il collaudo stesso sia stato iniziato.

Risultati attesi dal collaudo, l'importanza di redigere un contratto

Prima di affidare un incarico di collaudo è quindi necessario che il committente si chieda quali siano i risultati che si attende dal collaudo stesso, perché non c'è un comportamento esecutivo univoco riconducibile a ciò che può costituire un "collaudo". Tanti collaudatori, tanti collaudi diversi.

La redazione di un contratto scritto è uno strumento che può prevenire ogni fraintendimento sul contenuto e il significato che le parti intendono attribuire al collaudo per l'impianto tecnologico.

Potrebbe essere utilizzato, come punto di partenza, il contratto d'opera, già previsto nel nostro codice civile (con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).

Tra le esigenze che potrebbero essere considerate prima dell'affidamento di un collaudo, potrebbero esserci le seguenti:

1. Determinare in quale momento deve essere eseguito il collaudo. L'opera esige dei collaudi intermedio solo un collaudo finale? La risposta dipenderà per la massima parte, dalla complessità dell'opera stessa e dovrà essere scritta nel contratto.

2. Se sono previsti più interventi necessari per l'esecuzione del collaudo, sarà necessario prevedere il coordinamento tra l'esecutore dell'opera ed il committente, in modo che il collaudatore possa intervenire al momento opportuno.

3. Quale deve essere il riferimento rispetto al quale eseguire il collaudo? L'idoneità all'uso di destinazione? La conformità alla legge o alle norme di prodotto? La conformità alle disposizioni contrattuali (progetto)? Queste domande resteranno senza risposta certa, se le parti non decideranno quale sia l'esigenza da soddisfare.

4. Il collaudo dovrà essere documentato opportunamente con certificati che consentano di conoscere lo stato dell'opera al momento del collaudo. Potrebbe essere necessario determinare il contenuto dei certificati e il momento in cui devono essere prodotti, in relazione al numero di interventi del collaudatore.

5. Sarà necessario stabilire quali saranno le azioni conseguenti ad un collaudo cha abbia avuto un esito negativo. Essendo il rapporto contrattuale tra committente e collaudatore, quest'ultimo dovrebbe riferire l'esito del collaudo al committente, il quale deciderà sulle azioni da intraprendere per rimediare alla mancanza di conformità dell'opera rilevata. Al collaudatore potrebbero essere affidati anche compiti riguardanti la risoluzione di problemi tecnici o contenziosi tecnici. La sua terzietà è infatti da considerare rispetto agli esecutori dell'opera e non certo nei confronti del committente.

La notizia di eventuali difetti di gravità tale da configurare un reato perseguibile d'ufficio, di cui il collaudatore sia venuto a conoscenza nel corso del proprio lavoro, non è oggetto di obbligo di denuncia. L'obbligo è riservato a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, mentre l'ipotesi che stiamo considerando riguarda un rapporto di diritto privato tra il committente ed un professionista, il collaudatore.

Il contenuto del rapporto contrattuale tra collaudatore e committente sarà tanto più sodisfacente quanto più le parti avranno saputo identificare le proprie esigenze.

Quelle appena elencate potrebbero essere un buon inizio per evitare gli inconvenienti più grossolani in vigenza del rapporto contrattuale.

Se si ritiene opportuno il ricorso a normative di natura tecnica, edite da ente normatore nazionale o internazionale, per integrare il rapporto contrattuale, soprattutto nella descrizione delle operazioni di verifica da effettuare sull'impianto, possono essere certamente utilizzate.

Bisognerà che vengano richiamate nel contratto e che il loro contenuto sia condiviso da committente e collaudatore.

Non bisogna pensare che a sola pubblicazione delle norme tecniche sia sufficiente a renderla l'applicazione obbligatoria.

Le ragioni di incomprensione e di contenzioso, relative ai compiti e alle conseguenti responsabilità del collaudatore, saranno proporzionali alla lacunosità del contratto sottoscritto.

Il rapporto con gli altri soggetti interessati all'esecuzione dell'opera

Proprio in ragione del fatto che al collaudatore, sostanzialmente, è affidato il giudizio sul lavoro altrui, cioè gli esecutori dell'opera, il rapporto tra collaudatore e questi ultimi dovrebbe giusto essere limitato al soddisfacimento delle esigenze del collaudo.

Il fornitore dei componenti tecnologici può essere coinvolto non certo per determinare quali siano i compiti del collaudatore, ma solo se il collaudo riveli che i manufatti forniti non siano conformi alle previsioni del contratto di fornitura, oppure abbiano manifestato difetti tali da non superare la fase di collaudo. Naturalmente dovrà essere il medesimo collaudo a determinare se il malfunzionamento sia riconducibile ad un difetto dell'apparecchiatura oppure ad altre cause, come, per esempio, l'installazione.

Installazione, sicurezza, verifiche periodiche e collaudo

Gli impianti tecnologici complessi sono oggetto di attenzione normativa in diversi momenti dalla loro installazione; le norme classificano le categorie di impianti secondo criteri tecnici e dispongono prescrizioni relative a determinate circostanze.

Per esempio, al momento dell'installazione sono da considerare le certificazioni previste dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151, la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008; per le attrezzature a pressione il DM 329/2004.

La corretta applicazione di queste disposizioni e la completezza della relativa documentazione dovrebbe essere inclusa nei compiti affidati dal committente al collaudatore.

Altre norme riguardano la verifica periodica obbligatoria di alcune apparecchiature/insiemi, ma si può ritenere che il compito proprio del collaudatore sia concluso con la verifica della conformità dell'impianto, secondo gli accordi col committente, al momento della messa in servizio.

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