Dal 6 agosto e poi dal 5 novembre saranno chiuse le operazioni con l'Iran e reintrodotte le sanzioni sospese nel 2015.
12 lug 2018
Natalia Franchi
Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 716.
Lo scorso 8 maggio il presidente Usa Donald Trump ha avviato le procedure necessarie a reintrodurre le sanzioni verso l'Iran, che gli Stati Uniti avevano precedentemente sospeso in applicazione dell'accordo firmato nel 2015 tra Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti e Unione europea: l'Iran si era impegnato a limitare il proprio programma nucleare in cambio dell'alleggerimento progressivo delle sanzioni internazionali.
A quale futuro scenario, allora, i Paesi saranno chiamati a rispondere? Sono due le finestre temporali (wind-down period) previste per la chiusura delle operazioni in essere con l'Iran, al termine delle quali saranno reintrodotti determinate sanzioni.
Il 5 novembre, termine in cui sarà reintrodotto il secondo gruppo di sanzioni, coincide anche con la reintroduzione di due misure passibili d'interesse per gli operatori a prescindere dal settore e dal tipo di attività.
Verrà infatti revocata la General License emessa dal dipartimento del Tesoro Usa il 16 gennaio 2016, che autorizzava le entità straniere di proprietà, o controllate da soggetti Usa, a operare con l'Iran.
Il decadere di questa licenza si applicherebbe anche nei confronti di imprese italiane di proprietà, o sotto il controllo maggioritario Usa, nonché di quelle il cui management è americano (ad esempio i possessori di green card).
Ancora, si verrà ad ampliare il novero dei soggetti con i quali non è consentito intrattenere relazioni economiche e commerciali. Infatti, entro il 4 novembre gli Usa ripristineranno le sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche iraniane che erano state rimosse dalla lista Sdn (List of Specially Designated Nationalsand Blocked Persons) nel gennaio 2016, tra cui le principali banche e i maggiori gruppi industriali, compresi quelli facenti capo alla compagine governativa iraniana, attualmente inserite nella Non Sdn.
Le operazioni con questi ultimi soggetti diventeranno motivo di sanzioni secondarie solo per le attività realizzate dal 5 novembre in poi, ossia da quando avrà luogo il re-listing di queste entità.
Il pericolo per le aziende dell'Unione europea è quello di incorrere in "sanzioni secondarie" qualora intendessero continuare a vendere sia in Iran, sia in Usa. Siamo infatti di fronte a un chiaro contrasto tra l'applicazione del principio di extraterritorialità delle leggi americane e le leggi europee, che non contemplano tali effetti.
Secondo tale principio, gli Usa ritengono di poter sanzionare le imprese anche non americane che fanno affari con paesi sotto embargo, se poi hanno anche rapporti con gli Stati Uniti o se usano dollari per le transazioni (che poi è la "moneta" delle transazioni internazionali).
Uno scoglio politico-economico che si trascina dagli anni '90, quando, nel 1996 un Regolamento Ue – il 2271/1996, detto anche Regolamento di "blocco" – permise agli Stati Uniti di prendere misure di protezione, vietando alle aziende di pagare per sentenze comminate dagli Usa. Allora si trattava delle sanzioni americane contro Iran, Cuba, Libia, Birmania e Sudan.
Uno strumento, quello del regolamento citato, che debitamente esteso – per ricomprendere le attuali sanzioni nel suo campo di applicazione – e denominato Blocking Statute, pare essere la prima delle soluzioni adottabili dalla Ue per scongiurare l'eventualità di sanzioni secondarie per le imprese Ue.
Una contromisura debole, a detta di molti, in quanto la sua applicazione è rimasta è rimasta quasi lettera morta e, secondo la dottrina specializzata, data l'assenza di un precedente non è possibile certificarne l'efficacia. Nei fatti, tale disposto non evita le sanzioni secondarie, ma si limita a delegare gli Stati membri a definire misure per perseguirne gli effetti.
Oltre all'attivazione del Blocking Statute le linee di azione europee prevedono in secondo luogo la rimozione degli ostacoli che impediscono alla Bei di sostenere gli investimenti della Ue in Iran.
Con una configurazione meno chiara, almeno al momento, quanto dichiarato lo scorso 18 maggio dall'alto rappresentante Ue Federica Mogherini, secondo cui le prossime mosse dovrebbero prevedere: una assistenza finanziaria da compiersi sotto l'egida della Cooperazione allo Sviluppo e/o del partenariato che la Ue può stabilire con i Paesi terzi; l'incoraggiamento rivolto agli Stati membri a "valutare la possibilità di effettuare trasferimenti bancari una tantum alla Banca centrale dell'Iran", che attiene verosimilmente ai pagamenti relativi all'import di petrolio.
Una situazione, dunque, a dir poco in divenire e dalle numerose incognite, sulla quale Anima Confindustria intenderà fare chiarezza il prossimo 4 ottobre, in occasione di un workshop dedicato in collaborazione con i giuristi di Lawtelier e rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico.
Quali sanzioni saranno reintrodotte
Dal termine del 6 agosto, saranno reintrodotte le sanzioni legate all'acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote americane; al commercio con l'Iran di oro e metalli preziosi; vendita diretta o indiretta, fornitura e trasferimento da o verso l'Iran di grafite, metalli grezzi o semi-lavorati (es. acciaio e alluminio), carbone e software per l'integrazione di processi industriali; transazioni significative connesse all'acquisto o alla vendita e mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell'Iran denominati in valuta locale (rial); acquisto sulla sottoscrizione o sulla facilitazione dell'emissione del debito sovrano iraniano; settore automotive iraniano.
Dopo il 6 agosto, gli Usa revocheranno anche le licenze agli importatori per alcuni prodotti, come tappeti e beni alimentari.
Dal termine del 5 novembre, invece, saranno reintrodotte le sanzioni che hanno in oggetto: operatori portuali iraniani e settori della navigazione e della costruzione navale; transazioni petrolifere con operatori nel settore Oil&Gas (Nioc, Nico, Nitc) incluso l'acquisto di petrolio, prodotti petroliferi o petrolchimici dall'Iran; transazioni da parte di istituzioni finanziarie straniere con la Banca centrale iraniana e le istitutioni finanziarie blacklistate; fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata alla Banca centrale iraniana e a certe istituzioni finanziarie iraniane; fornitura di servizi di sottoscrizione, assicurazione o riassicurazione; settore energetico iraniano.
Industria varia, Industria, iran