Qualificazione: sicurezza nei luoghi confinati

Il DPR n. 177/2011 ha previsto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare in luoghi confinati

13 mar 2014

Tra il 2008 e il 2011 sono state numerose le vittime sul lavoro in conseguenza di incidenti avvenuti in luoghi "confinati". In questo contesto, forse un po' frettolosamente, è stato emanato il DPR n. 177/2011 che, in estrema sintesi, ha previsto, sovrapponendosi al d.lg. 81/2008, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare in questi ambiti. Tale nuovo sistema si colloca all'interno di quel percorso – già iniziato dal Legislatore e confermato anche dal Ministero (circolare 5/2011) – che vede nella "verifica tecnico professionale" degli operatori il primo e più rilevante tassello per la riduzione degli infortuni.

Il suo, affrettato e forse provvisorio, contenuto ha comportato però una serie di critiche; una delle più comuni ha riguardato proprio l'ambito di applicazione e cioè la nozione stessa di "spazio confinato o sospetto di inquinamento" della quale il DPR non ha fornito una nuova e compiuta definizione, limitandosi a richiamare i luoghi di lavoro già disciplinati dagli artt. 66, 121 e dall'Allegato IV, punto 3 del d.lg. n. 81/2008:

- art. 66 d.lg. 81/2008: "... pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri ..."
- art. 121 d.lg. 81/2008: "... pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi...."
- Allegato IV, punto 3, d.lg. 81/2008: "Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio ...".

Mentre le prime due norme evocano il concetto di "inquinamento", la terza richiama quello di ambiente "chiuso" caratterizzato da rischi non strettamente connessi alla presenza di inquinanti e limitato solo dalle motivazioni (peraltro molto ampie) per le quali si entra nello "spazio confinato".

Il DPR 177/2011 si applica a tutti i datori di lavoro che impiegano, per attività comunque connesse all'esercizio dell'impianto, dipendenti in lavori da svolgersi in ambienti confinanti, fatti salvi gli articoli 2, comma 2 (subappalti) e 3, commi 1 (informazione e formazione prima di ogni accesso) e 3 (attività di coordinamento) che si applicano invece solo ai lavori da svolgersi in regime di appalto.

Ai fini della qualificazione dell'impresa, il DPR richiama in particolare l'adempimento (e quindi anche la verifica nella scelta) agli obblighi di:
- informazione, formazione e addestramento;.
- valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, procedure di emergenza;
- rispetto delle norme giuslavoristiche (CCNL) e previdenziali (DURC).

Viene poi previsto uno specifico requisito di "professionalità" degli operatori imponendo la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ...", con la precisazione che l'interpretazione ormai diffusa è nel senso di riferire la misura del 30% al personale impiegato nella lavorazione e non al numero complessivo della forza lavoro (come confermato dal manuale della Commissione Consultiva Permanente che, nella lista di controllo, parla di "lavoratori coinvolti"). Tali lavoratori poi, se non assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potranno essere impiegati solo se il (diverso) contratto di lavoro sia stato preventivamente certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lg. 276/2003 (c.d. Legge Biagi)

Quanto alla disciplina delle lavorazioni svolte in ambienti confinati in regime di "appalto" e "subappalto":
- è prevista una specifica attività di informazione a carico del committente (prima dell'accesso, per un tempo adeguato e comunque non inferiore a un giorno) e di coordinamento (con la nomina di un rappresentante del committente con funzioni di vigilanza e coordinamento, figura sulla quale molto si potrebbe argomentare in relazione ai confini che deve assumere la sua funzione perché non si trasformi in indebita ingerenza);
- è poi stabilito il divieto di ricorrere, per le lavorazioni da svolgersi in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati" ai subappalti, se non autorizzati espressamente dal committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lg. 276/2003.

Tale tipo di certificazione merita una riflessione particolare, tenuto conto dei suoi aspetti caratteristici. Essa riguarda innanzi tutto, nell'intento di evitare le cc.dd. "somministrazioni di manodopera", la genuinità del contratto di appalto nei suoi aspetti giuslavoristici, ma anche (quanto meno nelle posizioni direttamente seguite e che hanno avuto la loro sede di certificazione nelle Direzioni Territoriali di Province diverse) i requisiti di qualificazione, fino a spingersi, in alcuni casi, anche a una valutazione (tramite tecnici delle amministrazioni che vengono coinvolte nel procedimento, tra cui l'INAIL) dei requisiti tecnici della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Sicurezza e ambiente, Industria