Un quadro della situazione che mette in difficoltà (soprattutto) il settore italiano dell'Oil&Gas
15 mag 2017
Alessandro Di Simone, EasyFrontier
Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 708
Le sanzioni. Un tool politico ed economico la cui efficacia (nonché legittimità) è da sempre in discussione. Ne esistono di svariate tipologie – tra queste, sanzioni economiche, diplomatiche, militari e financo sportive. Le finalità possono essere le più disparate, e quelle perseguite dai sanzionatori possono risultare completamente altre rispetto agli effettivi esiti ottenuti sul terreno. In tempi cupi della storia Patria, le sanzioni imposteci dalla Società delle Nazioni (l'antesignana dell'Onu) furono ribattezzate "assedio economico" – eufemismo che, in altre epoche e in altri Paesi, sarebbe forse stato reso in maniera più volgare ma più appropriata con "It's the economy, stupid".
Nonostante le sanzioni, la Russia avanza
Passando alla Federazione Russa, è superfluo addentrarsi in puntute osservazioni sull'opportunità e – soprattutto – sull'efficacia di sanzioni varate unilateralmente da una manciata di paesi che rappresentano (considerando la Ue non come soggetto unitario, ma come 28 singoli paesi) a malapena un quinto degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto).
Rileva piuttosto osservare come il rinnovo delle sanzioni del dicembre scorso ne abbia esteso la validità al 31 luglio 2017 – ovvero, tre anni ininterrotti di restrizioni durante i quali la Russia ha, nell'ordine: consolidato il controllo della Crimea (ormai riconosciuta quale parte della Federazione da una decina di Paesi membri dell'Onu); rinfocolato a suoi vantaggio i vari irredentismi nel Baltico e nella "Nuova Russia"; vinto – sostanzialmente in solitaria – la guerra di Siria. Alla trionfale avanzata russa, condotta non solo manu militari ma anche con un sapiente battage mediatico a colpi di tweet sarcastici e parate fastose, la Ue ha contrapposto un classico impianto sanzionatorio imperniato su (in ordine di fastidiosità crescente) travel ban, asset freeze e misure restrittive all'export per determinate entità coinvolte nella crisi ucraina.
Di specifico interesse per le aziende associate permangono le restrizioni commerciali varate con il Reg. (UE) 833/2014 del 31 luglio 2014, modificato dal Reg. (UE) 960/2014, dal Reg. (UE) 1290/2014 e dal Reg. (UE) 2015/1797 – che pietisticamente concede la possibilità di mettere "benzina" nei veicoli spaziali russi, indispensabili per i programmi dell'Ase (Agenzia Spaziale Europea). Scendendo a un livello ulteriore di dettaglio, le restrizioni riguardano in primis i beni dual use elencati in All. I del Reg. (CE) 428/2009, che non possono essere esportati qualora siano destinati a un uso o a un utilizzatore finale militare o ad aziende operanti in ambito militare (elencate in All. IV del Regolamento).
Non sono, pertanto, vietate le esportazioni di prodotti e tecnologie dual use per l'industria aeronautica civile e spaziale, per uso non militare e per utenti finali non militari. Un'importante considerazione riguarda invece i beni non duali che possono essere esportati anche a enti militari e alle aziende nel detto allegato.
Le restrizioni all'export dei prodotti dell'Oil&Gas
Una caratteristica peculiare dell'impianto sanzionatorio implementato nei riguardi della Federazione è la restrizione all'export di determinati prodotti connessi all'industria petrolifera (tubi e aste utilizzati per oleodotti, gasdotti e per l'estrazione del petrolio, utensili di perforazione, pompe – identificati in base al relativo codice di Nomenclatura Combinata ed elencati nell'All. II del Regolamento). Tali beni sono soggetti a un regime autorizzativo preventivo, che in Italia è gestito dalla Div. IV del ministero dello Sviluppo economico (MiSE), in conformità a quanto prescritto per le autorizzazioni relative all'esportazione di beni dual use. Qualora tali prodotti siano destinati all'utilizzo per prospezione e produzione di petrolio in acque profonde o in Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso, l'autorizzazione all'esportazione non può essere concessa.
È anche vietata la fornitura di trivellazioni, prove pozzi, carotaggi e strutture galleggianti qualora questi servizi siano destinati agli impieghi appena detti Una particolare attenzione va posta, specialmente nel commercio con paesi "sensibili" sotto il profilo sanzionatorio, al potenziale impatto della cosiddetta clausola catch all sulle operazioni commerciali in essere.
In sintesi, il Reg. (CE) 428/2009 individua una sterminata varietà di circostanze per le quali un bene non dual use in senso tecnico (e cioè non ricompreso nell'All. 1 del regolamento stesso) potrebbe comunque essere soggetto a requisiti di autorizzazione preventiva, con tutto quel che ne consegue sul piano commerciale. Risulta quindi opportuno adottare rigorose procedure di trade compliance nel commercio verso la Russia e altri paesi sensibili, onde scongiurare altrimenti imprevedibili misure ex post (quali un fermo merce generato da una catch all lanciata dal ministero dello Sviluppo economico) – anche in considerazione di un quadro sanzionatorio che, dopo il siluramento del generale Michael Flynn (National Security Adviser della Casa Bianca ritenuto "vicino" alla Russia), potrebbe permanere immutato ben oltre la fatidica data del 31 luglio 2017.
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