Scarico in facciata per le caldaie più efficienti

Il DL Sviluppo, convertito in legge, modifica l'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93. Assotermica: "Da oggi più facile fare efficienza energetica".

14 dic 2012

Con la conversione in legge del DL Sviluppo: "Ulteriori misure per la crescita del Paese", è stato modificato l'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93 che consente l'installazione di caldaie a condensazione con scarico a parete in edifici mono e pluri-familiari.

Una modifica a lungo chiesta dai costruttori di impianti termici di Assotermica: "Finalmente sarà possibile attuare alcune misure di risparmio energetico già delineate dalla Commissione Europea, dal Governo e dalle Regioni, allineando l'Italia agli altri Paesi che da tempo hanno già attuato con successo queste semplificazioni - commenta Paola Ferroli Presidente di Assotermica/ANIMA -. A differenza che in passato, quando lo scarico a parete dei fumi della combustione era consentito solo in pochi casi e con ulteriori possibili limitazioni da parte delle amministrazioni locali, si spiana ora la strada all'efficienza energetica negli edifici esistenti."

In sostanza - spiega Assotermica -, nel caso di installazione di apparecchi a condensazione appartenenti alla classe di NOx meno inquinante si potrà sempre derogare dall'obbligo di scarico a tetto, purché si rispettino le distanze indicate dalla UNI 7129 e successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, etc.).

L'attuale formulazione prevede infatti che l'obbligo generalizzato di scarico a tetto non si applichi: "nel caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502," purché si rispetti il posizionamenti dei terminali in facciata indicato nella UNI 7129.

Anche in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazioni da centralizzato ad autonomo, ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, sarà possibile derogare dall'obbligo di scarico a tetto si si utilizzano caldaie a condensazione a basso NOx. Sparisce inoltre il riferimento alle diverse disposizioni legislative locali più restrittive e quindi le nuove disposizioni varranno incondizionatamente su tutto il territorio nazionale senza deroghe.

Edilizia, Politica, Assotermica, caldaie a condensazione, DL Sviluppo