Novità in tema di responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
La responsabilità 231, il ruolo dell’OdV, le recenti novità normative e gli impatti per le imprese.
1. Responsabilità da reato ex D.Lgs. 231/2001, Modelli organizzativi e Organismo di Vigilanza
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha stabilito in Italia la diretta responsabilità di Società ed Enti per reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse da parte di funzioni aziendali di vertice o in posizione subordinata. Si tratta di un regime di responsabilità che grava direttamente sulla Società e che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito.
L’accertamento della responsabilità “231” della Società spetta al Giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale della persona fisica, e comporta l’applicazione di gravi sanzioni di natura pecuniaria e, in alcuni casi, anche di natura interdittiva, che si affiancano a quelle a carico dell’autore del reato.
L’ente incorre in responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01 quando:
La Società, per essere esonerata dalla responsabilità 231, deve prevedere un Modello organizzativo (MOG) che documenti l’analisi dei rischi 231 in relazione a tutti i settori dell’attività aziendale e individui i presidi organizzativi e tecnici, funzionali alla prevenzione del rischio di commissione dei reati 231. Il modello si compone di una parte generale (che descrive il quadro normativo di riferimento e la struttura del Modello 231 adottato), e delle parti speciali (che individuano i processi aziendali a rischio 231 in relazione alle fattispecie di reato presupposto rilevanti).
Il Modello 231 si correda altresì del Codice Etico, contenente i valori e i principi etici generali a cui deve conformarsi l’operato di tutte le funzioni aziendali, e una mappa fondamentale delle attività della società in cui è documentata l’analisi del rischio di commissione dei reati presupposto e i relativi presidi di prevenzione.
Sull’osservanza del Modello organizzativo vigilerà un Organismo di Vigilanza (OdV) che, in aggiunta, assicurerà il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e provvederà al suo aggiornamento.
2. I più recenti interventi normativi: i nuovi “reati presupposto 231”
Come sopra anticipato, i reati di cui l’impresa può essere chiamata a rispondere sono espressamente previsti dal D.Lgs 231/2011. Si tratta di un elenco che si è progressivamente ampliato al seguito di un continuo susseguirsi di interventi normativi. Nel 2019 sono stati aggiunti i più gravi reati fiscali e, nel 2020, il contrabbando, oltre ad alcune nuove ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione (si pensi al delitto di frode nelle pubbliche forniture).
Proprio a rimarcare la sempre maggiore operatività del perimetro del D.Lgs. 231/2001, va segnalato che a fine 2021 sono stati introdotti altre ipotesi di reato presupposto:
3. I disegni di legge per l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dei reati alimentari e contro la salute pubblica
L’attuale emergenza sanitaria ha impresso una notevole accelerazione alla responsabilizzazione in tema di salute pubblica, dando nuovo impulso al processo iniziato nel 2015 con il progetto di riforma Caselli, ora oggetto del disegno di legge AC 2427, volto a ridisegnare il sistema penale di tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.
In questa prospettiva il disegno di legge prevede l’introduzione nel D.lgs 231 di due nuove articoli contenenti in parte nuove fattispecie incriminatrici e in parte delitti già esistenti ma riformulati:
A ciò si aggiunge la previsione, all’art. 6-bis, di un Modello organizzativo definito “speciale”, che le imprese alimentari dovranno adottare per evitare o attenuare la loro responsabilità in tema di reati agroalimentari.
4. Le modifiche del TU in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro impattanti sulla 231 e sui controlli dell’OdV
Il Legislatore ha recentemente modificato, con la Legge 215/2021 il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) con possibile impatto sul MOG e sull’attività dell’OdV. La prima modifica riguarda l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, che impone a datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto per effettuare attività di vigilanza specificate all’articolo successivo.
L’art. 19 viene quindi modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Questa disposizione merita un recepimento e un’adeguata valorizzazione nella parte dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro del modello 231. In particolare, alla luce dell’art. 25-septies del D.lgs 231 (dove si prevede la responsabilità penale degli enti in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), occorrerà che ai fini del possibile esonero della responsabilità, l’OdV vigili attentamente, insieme all’RSPP, sull’adeguamento a questi nuovi oneri.
5. La recente giurisprudenza in materia 231
Anche sul fronte giudiziario la magistratura inquirente sta affiancando sempre più contestazioni a carico dell’ente a fianco del procedimento contro la persona fisica. Riprova ne sia, che il numero di sentenze della Cassazione addirittura continua ad aumentare.
Molteplici sono le questioni processuali valutate dalla Suprema Corte. Pare importante segnalare, ad esempio, che molto di recente proprio la Cassazione con sentenza del 7 aprile 2022 n. 13218, pronunciandosi in merito alla nozione dell’interesse dell’ente (che costituisce presupposto e criterio per poter imputare all’ente il reato commesso dalla persona fisica) ha chiarito non solo che tale concetto va valutato ex ante (e consiste nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno raggiunto), ma soprattutto che – nel caso in cui si verta di un’ipotesi di violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – “non assume rilievo… la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza”.
6. Conclusioni
In relazione alle continue evoluzioni normative e alla crescente attenzione che le Procure e la giurisprudenza riservano alla responsabilità 231, è sempre più necessario che società ed enti adottino un Modello organizzativo 231 idoneo ed efficacemente attuato da un OdV, per meglio prevenire i reati ed esonerare l’ente da gravi sanzioni.
Avv. Nicola Traverso
Avv. PhD Antonio Francesco Morone
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