Sanzioni verso la Russia: cosa esportare e cosa no

Gli aspetti doganali

12 nov 2015

Alessandro di Simone

Sanzioni, cosa esportare e cosa no? Misure restrittive Ue nei confronti della Federazione Russa - aspetti doganali

Il regime sanzionatorio dell'Ue verso la Federazione Russa poggia su due pilastri: misure restrittive all'export e congelamento fondi per determinate entità coinvolte nella crisi ucraina. Di specifico interesse per le aziende della meccanica sono le restrizioni commerciali varate con il Reg. (UE) 833/2014 del 31 luglio 2014 (il "Regolamento"), modificato dal Reg. (UE) 960/2014 e, in ultimo, dal Reg. (UE) 1290/2014. Tali misure sono entrate in vigore il 1 agosto 2014 e la durata, inizialmente fissata in un anno, è stata prorogata di ulteriori sei mesi con la Decisione (Pesc) 2015/971.Attuale termine delle misure previste è il 31 gennaio 2016.

Nello specifico, tali restrizioni riguardano in primis i beni dual use elencati in All. I del Reg. (CE) 428/2009 e successive modifiche e integrazioni, la cui esportazione non viene autorizzata (in Italia le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Div. IV della DG per la politica commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico) qualora i beni siano destinati a un uso o a un utilizzatore finale militare oppure siano destinati ad aziende operanti in ambito militare (elencate in All. IV del Regolamento). Non sono, quindi, vietate le esportazioni di prodotti e tecnologie duali per l'industria aeronautica e spaziale, per uso non militare e per utenti finali non militari. È importante sottolineare che i beni non duali possono essere, invece, esportati anche ad enti militari ed alle aziende sopracitate. Ulteriori restrizioni interessano determinati prodotti connessi all'industria petrolifera (tubi e aste utilizzati per oleodotti, gasdotti e per l'estrazione del petrolio, utensili di perforazione, pompe – identificati in base al relativo codice di Nomenclatura Combinata ed elencati nell'All. II del Regolamento), la cui esportazione è soggetta ad un regime di autorizzazioni preventive (in Italia è sempre competente la sopra citata Div. IV del MiSE, in conformità a quanto prescritto per le autorizzazioni relative all'esportazione di beni dual use).

Qualora tali prodotti siano destinati all'utilizzo per prospezione e produzione di petrolio in acque profonde o in Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso, il MiSE non concede l'autorizzazione.
Per tali tipologie di impieghi, è vietata altresì la fornitura di trivellazioni, prove pozzi, carotaggi e strutture galleggianti.
Il quadro sanzionatorio non si applica ai contratti stipulati prima del 12 settembre 2014 (nel caso del dual use, il termine è il 1 agosto 2014). Un suggerimento pratico sulla compilazione della casella 44 del Dau: per tutti quei beni per i quali è richiesta un'autorizzazione deve essere utilizzato il codice X002 ed il numero di licenza o di autorizzazione; per gli altri beni per i quali non è necessaria l'autorizzazione deve essere riportato il codice Y901. Nel caso in cui sia necessaria una richiesta di autorizzazione, tra le informazioni che gli esportatori debbono fornire al MiSE può assumere particolare rilevanza una dichiarazione relativa all'uso finale del bene (c.d. end user statement).

L'articolo è pubblicato sul n. 699 della rivista

Energia, Edilizia, Alimentare, Movimentazione e logistica, Sicurezza e ambiente, Industria varia, Economia, russia